LICENZE 2020/21. Resi noti i criteri infrastrutturali La F.I.G.C. ha ufficializzato le norme per l’iscrizione ai prossimi campionati professionistici. Oltre all’aspetto economico/finanziario ed a quello sportivo, di particolare interesse quello riguardante gli stadi. Tutte le info

http://www.solosavoia.it/2020/06/29/licenze-202021-resi-noti-i-criteri-infrastrutturali/

 

logo_figcCon il comunicato ufficiale n 248 la F.I.G.C. ha ufficializzato le ‘Licenze’ per la stagione 2020/21, tappa fondamentale per le iscrizioni a prossimi campionati professionistici.  All’interno del documento oltre le regole organizzative ed a quelle sportive sono contenute anche le norme infrastrutturali che riportiamo integralmente di seguito.

CRITIERI INFRASTRUTTURALIA) Le società devono, entro il termine del 29 luglio 2020, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

  1. a) la proprietà dell’impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;
  2. b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2020/2021 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2020/2021 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2020/2021;

4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2020/2021 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero in una regione confinante con la regione in cui ha sede la società.

La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine dell’11 agosto 2020, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine dell’11 agosto 2020, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l’impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2019/2020, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Serie C la certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2019/2020.

L’inosservanza del termine del 29 luglio 2020, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

  1. B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettere A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 5 agosto 2020, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 5 agosto 2020, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.
  2. C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2020/2021, anche per gli impianti in deroga, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l’attività in un impianto diverso ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero in una regione confinante con la regione in cui ha sede la società.

L’istanza di deroga dovrà essere corredata da:

  1. a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto che si intende utilizzare;
  2. b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2020/2021 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
  3. c) licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2020/2021;
  4. d) risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2020/2021;
  5. e) certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto per il suddetto impianto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A”, nell’allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2019/2020, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico.

In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico.

  1. D) Il procedimento di cui alla precedente lettera C) si applica anche al caso in cui le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturali degli impianti.

Dopo la disputa di due gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciatarie alle gare, ex art. 53 delle NOIF.

  1. E) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2020/2021 sia nel corso della stagione sportiva 2020/2021, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l’impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2) e 3) nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il temine dell’1 ottobre 2020, il “questionario dati stadio” di cui all’allegato sub B), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.

In caso di concessione della Licenza Nazionale, la Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà, entro il termine dell’1 ottobre 2020, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza entro il termine dell’1 febbraio 2021.

La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 18 febbraio 2021, l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”.

L’inosservanza del termine dell’1 febbraio 2021, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto dei criteri “B” di cui al punto 8. Impianto di illuminazione ed al punto 16. Capienza e requisiti dello stadio di cui all’allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00 per ciascun inadempimento e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri “B” di cui all’allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.F) L’inosservanza del termine perentorio del 5 agosto 2020, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie C 2020/2021.

(Redazione)





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