CAMBIA LA CLASSIFICA. L’Acireale perde a tavolino la gara con l’ACR Messina Il giudice sportivo ha comminato la sanzione della sconfitta per 0-3 della partita contro i peloritani dello scorso 8 settembre terminata sul campo con il successo dei granata a causa della posizione irregolare del calciatore Cannino

http://www.solosavoia.it/2019/09/26/cambia-la-classifica-lacireale-perde-a-tavolino-la-gara-con-lacr-messina/

savoia_acireale_tifosiCambia la classifica del girone I del campionato di serie D. Da questa sera resta solo il Palermo in testa a punteggio pieno con 12 punti, l’Acireale scende a quota 9, mentre l’ACR Messina sale a 6. Sale al secondo posto il Licata con 10 punti, il Savoia è quarto ad otto lunghezze.

Il giudice sportivo ha sanzionato il club acese per la posizione irregolare di Francesco Cannino  che al momento del suo impiego nella gara ‘incriminata’ non aveva ancora scontato la squalifica di due giornate inflitta lo scorso campionato.

IL COMUNICATO – Di seguito il testo della decisione: Esaminato il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla ACR MESSINA, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore CANNINO FRANCESCO della società ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946; – rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2018-19, risultava tesserato per la società SSD CITTÁ DI MESSINA, e che nel corso della gara di andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Juniores under 19, CITTÁ DI MESSINA – AVELLINO del 28 maggio 2019, gli veniva comminata la squalifica per due gare effettive di cui al C.U. n. 95 del Dipartimento Interregionale LND del 30/05/2019; – rilevato che la summenzionata squalifica è stata scontata solo parzialmente nel Campionato l Nazionale Juniores under 19 – 2018/2019, atteso che la gara di ritorno del 1° giugno 2019 è stata l’ultima gara del campionato disputata dal CITTÁ DI MESSINA; – rilevato che nell’ambito della stagione sportiva 2019-2020, il calciatore CANNINO FRANCESCO veniva tesserato dalla ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946, in data 23/07/2019 e prendeva parte alla prima gara del Campionato (CITTÁ DI ACIREALE – PALMESE) del 1° settembre 2019; – Dedotto che il calciatore CANNINO FRANCESCO, al momento della gara in epigrafe, non aveva integralmente scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva e, pertanto, non aveva titolo a prendervi parte; P.Q.M. Delibera:

  • di accogliere il reclamo;
  • di infliggere alla ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Il club acese in un comunicato ufficiale ha preannunciato reclamo.

(Redazione)





Lascia un commento

I NOSTRI PARTNERS