DECISIONE RINVIATA. Chiacchio: “Il Savoia sarà penalizzato” L’ex Amministratore unico Maglione ha patteggiato la sua pena con la Procura Federale ma ai bianchi sarà comunque sottratto almeno un punto in classifica per il bimestre settembre/ottobre

http://www.solosavoia.it/2015/03/19/decisione-rinviata-chiacchio-il-savoia-sara-penalizzato/

chiacchio2Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, con comunicato ufficiale n. 39 è intervenuto sul deferimento di Francesco Maglione, rinviando di fatto la decisione al prossimo 9 aprile, in quanto lo stesso ex amministratore unico del Savoia si è accordato con la Procura Federale relativamente ad un pena ‘ridotta’ concordata in fase di patteggiamento.

IL COMUNICATO DEL T.F.N. – Di seguito il disposto del T.F.N.:

‘…DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl – (nota n. 6533/479 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015). Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Francesco Saverio Maglione e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS; rinvia alla riunione del 9.4.2015 ore 11.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS. Dispone la comunicazione del presente provvedimento alle parti non presenti…’.

ARTICOLO 23 C.G.S. – Nel dettaglio l’articolo 23 del codice di giustizia sportiva cui si fa riferimento nel disposto recita:

’… 1. I soggetti di cui all’art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura. 2. L’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente’.

PENALIZZAZIONE SOLO RINVIATA – Al fine di chiarire il disposto del T.F.N. abbiamo ascoltato l’avvocato Eduardo Chiacchio (nella foto), una istituzione nel campo del diritto sportivo che ha difeso Maglione nel dibattimento di questo pomeriggio. Insieme a lui leggiamo il comunicato ufficiale.

“Vi confermo che l’avvocato Maglione ha patteggiato la sua pena con la Procura Federale. Il prossimo 9 aprile se la Super Procura del Coni non solleverà alcuna osservazione, sarà confermato il patteggiamento tra le parti!”.

Questo significa che anche la penalizzazione non sarà comminata?

“Assolutamente no. A meno di miracoli che non fanno certo parte del diritto, il Savoia subirà la penalizzazione per il mancato versamento di contributi e ritenute (dovrebbe essere un punto come anticipato da SoloSavoia.it). Oggi si è solo patteggiata la posizione del mio assistito, non certo i mancati adempimenti del Savoia che saranno sanzionati. La ragione per cui non si è avuta oggi la penalizzazione è data dal rinvio al Coni, che ha prodotto una sospensione dei termini del procedimento. Tutto qui”.

(Matteo Potenzieri)





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