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Stangata del Giudice Sportivo Giraud squalificato fino al 23 dicembre 2012 con gare interne a porte chiuse e ammenda di 10.000 euro dopo i “fatti” di Pomigliano

Stangata del Giudice Sportivo12-09-2012 – Un fulmine a ciel sereno. Ancora vive negli occhi di tutti le straordinarie immagini di tifo di domenica scorsa, una giornata all’insegna della sport e della correttezza che giunge, a metà mattinata, la mannaia del giudice sportivo sui fatti di Pomigliano. Il dispositivo della sentenza è quanto mai raggelante: squalifica del Giraud, con gare interne a porte chiuse per tutto il girone d’andata, fino al 23 dicembre, ammenda di euro 10.000,00. E sembra una beffa il rigetto del ricorso del Pomigliano sulla regolarità della gara che, pertanto, è stata omologata con il 2-3 finale per i bianchi che passano al turno successivo. C’è un misto di incredulità e stupore in tutti: società, squadra, addetti ai lavori, tifosi. Ci si attendeva una decisione non “soft” ma che fosse applicata una tale severità, questo proprio no. Al momento i dirigenti del Savoia preferiscono restare in silenzio, non hanno voglia di parlare.

“Sono amareggiatissimo – queste le poche parole del diesse Nicola DionisioE’ meglio non fare commenti in questo momento. Oggi sarò allo stadio per rispetto nei confronti della squadra e del tecnico ma devo ammettere che in tanti anni di calcio, oggi sto vivendo una delle giornate più tristi”.

E’ prevedibile che i soci vorranno incontrarsi per decidere il futuro del Savoia. Già, perché c’è in gioco un’intera stagione. La sentenza costituisce un danno economico e d’immagine senza precedenti. Con i freddi numeri potremmo dire che il Savoia dovrà rinunciare a 8 incassi di gare interne, pagare l’ammenda con l’incasso di domenica scorsa, restituire quanto ricevuto dalla campagna abbonamenti e poi c’è il problema degli sponsor. Le poche righe del dispositivo della sentenza emessa dal notaio Francesco Riccio rischiano di vanificare i sacrifici fatti in questi anni per far tornare il calcio che conta a Torre Annunziata. Domenica 9 settembre avrebbe dovuto rappresentare la data della rinascita del nuovo Savoia; mercoledì 12 rischia di passare agli annali della storia oplontina come “la grande stangata”. Il timore, la paura di tutti è che c’è il serio rischio che il giocattolo sia stato gravemente danneggiato. Adesso tocca a tutti coloro che vogliono bene al Savoia, tutte le forze in campo, compresa l’Amministrazione comunale a non girarsi dall’altra parte ma intervenire per riparare il “giocattolo” e farlo tornare a funzionare meglio di prima.

CHIACCHIO – Subito dopo l’ufficializzazione della sentenza abbiamo ascoltato l’avvocato Eduardo Chiacchio, il legale già interessato dal Savoia per tutelare gli interessi della società nei successivi gradi di giudizio.

“All’indomani della trasmissione degli atti alla Procura federale avevo anticipato ai dirigenti del Savoia che questo avrebbe portato a decisioni dolorose, perché il giudice sportivo sarebbe venuto a conoscenza della gravità del danno che ha subito il volontario della protezione civile di Pomigliano. Non a caso dalla lettura del disposto si evince che la pesante sanzione ha avuto quale punto focale i danni fisici subiti dal ragazzo e la pericolosità a nuocere di quanto lanciato in campo dal settore ospiti”.

Quante possibilità ci sono per vedere ridotta la sanzione?

“Non facciamoci illusioni. La sentenza è fortemente afflittiva e la sezione della Corte di Giustizia federale cui ci appelleremo è molto severa. Faremo, comunque, tutto il possibile per ridurre la durata della squalifica. Dovremo costruire un teorema molto complesso sul quale ci sarà da lavorare. Non lasceremo, comunque, nulla di intentato”.

LA SENTENZA – Ecco quanto riportato dal Comunicato ufficiale n. 10
CALCIO POMIGLIANO – SAVOIA 1908 S.R.L.S.S.D.
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo proposto dalla ASD Calcio Pomigliano;
– lette le controdeduzioni inviate dalla A.S. Savoia, nonché la relazione trasmessa allo scrivente dalla Procura Federale;
OSSERVA
La società reclamante chiede che alla A.C. Savoia sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’Art.17, Iº comma, parte prima, CGS.
A sostegno del reclamo si deduce
– che prima dell’inizio della gara, un addetto alla sicurezza, raccolto un petardo lanciato sul terreno di gioco dai sostenitori
della società ospite, aveva subito gravi lesioni ad una mano a seguito dell’esplosione di un ordigno;
– che l’infortunio aveva indotto l’Arbitro, in ciò sollecitato dal responsabile dell’Ordine Pubblico, a rinviare temporaneamente l’inizio della gara; Sia dalla relazione redatta dal collaboratore della Procura Federale, sia dalla relazione del Responsabile dell’Ordine Pubblico, sia dal supplemento di referto dell’Arbitro, emerge in modo pacifico che la gara, una volta iniziata dopo circa 14 minuti di ritardo, si era svolta “regolarmente”, senza altresì problemi.
Non emerge dall’esame degli atti alcun elemento che possa ragionevolmente dedursi che il ferimento dell’addetto alla sicurezza abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Il numero di reti realizzate e la successione temporale della stessa sta anzi a dimostrare che la gara si è svolta senza alcun condizionamento ed il suo risultato finale è rimasto in bilico per gran parte della sua durata;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio : Pomigliano – Savoia 2-3
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società Calcio Pomigliano.
SANZIONE A CARICO DI SOCIETA’ SAVOIA 1908 S.R.L.S.S.D.
OBBLIGO DI DISPUTARE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 23/12/2012 CON DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA DI € 10.000,00.

Per avere, prima dell’inizio della gara, propri sostenitori in campo avverso, lanciato nel recinto di gioco oggetti vari, fumogeni nonché numerosi petardi uno dei quali, subito dopo essere stato raccolto da un addetto alla sicurezza, esplodeva cagionando al medesimo ”
ferita l.c. con avulsione della 1^ e 2^ falange del secondo dito della mano dx, flc. primo dito della mano dx. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità della condotta dei sostenitori della squadra ospite, i quali non hanno esitato a fare uso di materiale pirotecnico di notevole potenza, materiale oggettivamente idoneo a compromettere in modo ancora più serio la integrità fisica del soggetto leso.
(Rodolfo Nastro)





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