30-04-2009 – Angellotti: addio Savoia!… addio ad un sogno pubblicizzato per mesi. Il giudice designato dal Tribunale di Torre Annunziata ha posto la parola fine all’avventura di Angellotti nel Savoia. Con sentenza depositata lo scorso 31 marzo e resa pubblica soltanto ieri, il tribunale oplontino ha rigettato in pieno il ricorso presentato dall’ortopedico torrese insieme a Giuseppina Serra, in data 9 gennaio 2009.
LA CESSIONE DELLE QUOTE – In data 1 agosto 2008, presso lo studio notarile Regine di Torre Annunziata, la sig.ra Serra rilevava dalla Giannrent srl, in persona del suo legale rappresentante, Luigi Giannatiempo, il 79,20% del capitale sociale dell’Fc Savoia 1908; la restante parte (19,80%) era ceduta al dottor Angellotti dal sig. Luigi Farinelli. L’accorso prevedeva il versamento complessivo di euro 144.000,00, di cui euro 50.000,00 versate all’atto della stipula, la rimanente parte a mezzo di tre effetti cambiari con scadenza al 30-01-09; 30-07-09 e 30-01-2010.
IL RICORSO – I neo “acquirenti” hanno lamentato che il contratto di cessione era “viziato nel consenso”, basandosi su alcuni elementi sintomatici relativi al dolo (responsabilità volontaria) dei cedenti: sbilanciamento del sinallagma (parità di trattamento) contrattuale; occultamento del passivo societario; mancato versamento sul c/c della società degli assegni rilasciati per la ricostituzione del capitale sociale; tardiva consegna della documentazione societaria e contabile.
LA SENTENZA – Il giudice ha demolito punto per punto le richiesta dei ricorrenti, facendo venir meno le “accuse” nei confronti della vecchia proprietà. In particolare relativamente al presupposto falso in bilancio, il giudice ha sentenziato: “…la denuncia della falsità del bilancio, del verbale di assemblea di ricostituzione del capitale e della perizia giurata ad essa allegata, non assumono di per se valore determinante del consenso dei cessionari…”, inoltre “…la circostanza patrimoniale e la redditività della società venduta rendevano consapevoli gli acquirenti che la conclusione dell’accordo non implicava alcuna certezza in merito alla situazione patrimoniale della Fc Savoia 1908… Pertanto, la sua previsione espressa non può essere considerata prova del dolo dei cedenti in quanto, al contrario, avvisava i cessionari che la consistenza patrimoniale della società non era garantita…”.
Sorprendente appare il punto della sentenza nel quale il giudice designato riporta quanto riferito dallo stesso Angellotti relativamente alla firma del contratto di cessione. “…Nè rileva a tal proposito , la circostanza riferita dal ricorrente Angellotti Vincenzo secondo cui il contratto di compravendita era già redatto ed egli lo aveva firmato senza leggerlo. E’ imputabile solo all’Angellotti il fatto di sottoscrivere un contratto senza darne prima lettura…”. In relazione agli addebiti lamentati nel ricorso, relativamente alla tardiva consegna dei libri contabili, la sentenza non fa sconti ed evidenzia tutte le colpe di Angellotti: “…dal verbale di consegna della documentazione sottoscritto in data 11-12-08 da Angellotti, si dà atto che Luigi Giannatiempo conservava la documentazione societaria presso lo studio del suo commercialista a disposizione di chi, avendone titolo, ne avesse fatto richiesta e che in data 11-12-08 per la prima volta il presidente Angellotti ne faceva richiesta…”.
Per il giudice, quindi “…non si è trattato solo di un errore di valutazione degli acquirenti ma dubbi vi sono sulla diligenza degli acquirenti stando anche alle dichiarazioni rese dal dott. Chiazzo (già socio del Savoia) il quale ha riferito di aver detto al sig. Angellotti che la situazione debitoria da lui prospettatagli ammontante a circa € 180.000,00 non corrispondeva a quella che gli risultava pari a circa € 500/600.000 e di averlo invitato ad accertare tale circostanza…”. Dalla sentenza si evince, inoltre che “…lo stesso ricorrente Angellotti ammette di aver fatto richiesta della documentazione contabile solo dopo la firma dell’atto…”.
In conclusione il giudice, alla luce delle suesposte considerazioni ha rigettato il ricorso “…per difetto del fumus boni iuris (mancanza di esistenza del diritto vantato da Angellotti)…”.
Non appare di secondaria importanza che il giudice abbia utilizzato anche alcune dichiarazioni che lo stesso Angellotti aveva rilasciato alla stampa nel periodo precedente all’avvenuta cessione, con le quali, pur consapevole delle difficoltà economiche, rassicurava la piazza e chiedeva ai tifosi di restare con i piedi per terra perché la situazione debitoria non era tanto chiara.
I POSSIBILI SCENARI – A questo punto si aprono due ipotesi sul futuro del Savoia. In primis Angellotti potrebbe defilarsi da subito e riconsegnare la società nelle mani del suo legittimo proprietario, Luigi Giannatiempo; oppure, il medico potrebbe intestardirsi e non cedere la società, “preferendo” di essere intaccato sul suo patrimonio personale pur di pagare le esposizioni debitorie nei confronti di Giannatiempo, eventualità quest’ultima che sembra assai remota. Nel caso in cui l’imprenditore salernitano decidesse di tornare al timone, il programma è già pronto come ha dichiarato lo stesso Giannatiempo. “Ho già scelto gli uomini che mi affiancheranno per costruire una squadra vincente. Cambierà tutto lo staff attuale, il mio primo passo sarà quello di incontrare i tifosi per avere con loro un costruttivo faccia a faccia”.
(Rodolfo Nastro e Giovanni Caracciolo)